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MEF: NO SANZIONI PER I PROFESSIONISTI SENZA POS

Il Ministero dell'Economia “avalla” l’interpretazione del Consiglio nazionale forense, per il quale la normativa introduce un onere e non un obbligo giuridico

Zero sanzioni per i professionisti che non dovessero munirsi di POS: in sintesi, è questo l’orientamento espresso dal Ministero dell’Economia e delle finanze, che ieri, tramite il Sottosegretario Enrico Zanetti, ha fornito chiarimenti al riguardo in risposta all’interrogazione n. 5-02936 in Commissione Finanze alla Camera.
Prima di tutto – come ricordato nel testo della risposta – il decreto interministeriale 24 gennaio 2014 contiene definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti con carte di debito e dà attuazione all’art. 15 del DL 179/2012, come modificato dall’art. 9, comma 15-bis del DL 150/2013 convertito. Nel dettaglio, l’art. 2 del decreto interministeriale, al comma 1, stabilisce che l’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all’art. 15, comma 4 del DL 179/2012 si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro, disposti a favore dei soggetti, rientranti nella definizione di “esercente” (beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all’accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici), per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. Il successivo comma 2 dispone poi che, in sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno, l’obbligo di accettazione di pagamenti elettronici vale solo per le attività commerciali o professionali che abbiano un fatturato, nell’anno precedente a quello in corso del quale è effettuato il pagamento, superiore a 200.000 euro. In tale contesto normativo, come anticipato, s’inserisce l’art. 9, comma 15-bis del DL 150/2013 convertito, che ha prorogato dal 1° gennaio al prossimo 30 giugno il termine di entrata in vigore dell’obbligo di accettazione, da parte dei soggetti che svolgono attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, dei pagamenti effettuati attraverso carte di debito.
Quindi – prosegue il Ministero – al momento l’efficacia delle disposizioni introdotte con il citato decreto del 24 gennaio 2014, per effetto della proroga, è stata vanificata per le disposizioni transitorie e sospesa per quelle a regime fino al 30 giugno 2014, data in cui, in mancanza di eventuali decreti, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DM (ossia dal 28 marzo) e che potrebbero ridefinire modalità e termini di attuazione della norma primaria, introducendo anche ulteriori meccanismi di gradualità e relative decorrenze, o in mancanza di ulteriori proroghe, entrerà in vigore l’obbligo di accettazione dei pagamenti mediante carte di debito per tutti i pagamenti superiori a 30 euro. Dopo aver citato i dati della Banca d’Italia, in base ai quali il nostro Paese, nel contesto europeo, si caratterizza per un’elevata propensione all’utilizzo del contante e un impulso alla diffusione di strumenti elettronici è in grado di produrre effetti benefici per consumatori, imprese, amministrazioni pubbliche ed economia nel suo complesso, Il MEF ha ribadito la necessità di promuovere la diffusione e l’uso dei pagamenti con carte di debito e credito su vasta scala. Di conseguenza, si ritiene opportuno che – per massimizzare i vantaggi connessi all’implementazione della tecnologia nei sistemi di pagamento e minimizzare l’incidenza degli oneri a carico di imprese, commercianti e professionisti – venga attivata una serie di tavoli di confronto con le banche e con gli altri operatori di mercato per ridurre i costi legati alla disponibilità e all’utilizzo dei POS e sfruttare a vantaggio del sistema i margini di efficienza esistenti.
Chiarito ciò, nella risposta all’interrogazione si fa però anche riferimento sia all’istanza cautelare presentata dal Consiglio nazionale degli Architetti per ottenere l’annullamento del decreto del 24 gennaio 2014, respinta dal TAR del Lazio (si veda “Resta l’obbligo di POS per i professionisti” del 6 maggio), sia alla circolare interpretativa del Consiglio nazionale forense, secondo la quale la normativa introdurrebbe un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, e il suo campo di applicazione sarebbe necessariamente limitato ai casi in cui saranno i clienti a richiedere di potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio carico tramite di carta di debito.
In ogni caso, per il CNF, se il cliente dovesse effettivamente richiedere di pagare con carta di debito e il professionista ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore (artt. 1206 ss. c.c.), che non libera il debitore dall’obbligazione. Nessuna sanzione sarebbe infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito (si veda “Secondo gli avvocati non è obbligatorio il POS per i professionisti” del 22 maggio).
Sulla scorta di questa interpretazione, dunque, anche il Ministero ritiene che non risulti associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica.

(Scritto da Michela Damasco - fonte EutekneInfo/Giovedi 12 giugno 2014)